IL BLOG DI SIMEU

 

Posts Tagged ‘Decreto Balduzzi’

Colpa lieve: la depenalizzazione introdotta dal decreto Balduzzi è realtà?

lunedì, aprile 15th, 2013

Secondo Amami, il risultato sperato è ancora lontano

di @SilviaAlparone

 

Amami, Associazione per i medici accusati di malpractice ingiustamente, ha recentemente sollevato il tema della responsabilità professionale post-decreto Balduzzi. Secondo una nota diffusa dall’associazione e ripresa da Quotidiano Sanità: “Molti professionisti pensavano che la norma li esentasse da responsabilità penale quando avessero rispettato le linee guida o le buone pratiche mediche, perché sembrava che il legislatore avesse previsto che quando il medico rispetta le linee guida, la sua colpa è qualificabile lieve e, quindi, sia esente da responsabilità penale”.

“E invece per la legge – precisa il comunicato Amami – , come spiegano due sentenze della Cassazione (una di pochi giorni fa), la colpa lieve è problema da porsi soltanto in riferimento all’imperizia, restando immutata la responsabilità penale quando si tratta di prudenza e diligenza, essendo irrilevanti sotto questi profili le linee guida.In sintesi, il sanitario, nonostante la Legge Balduzzi, risponde penalmente come prima per negligenza e imprudenza; per l’imperizia risponde, come prima, per colpa grave, nell’ipotesi in cui il caso sia di particolare complessità, e per colpa in tutti gli altri casi non particolarmente complessi. Ma – e questa è la novità – con una sola eccezione: che sia incorso in colpa lieve, cioè in una blanda leggerezza, da accertare caso per caso, durante il compimento dell’atto medico scelto ed eseguito secondo le linee guida”.

La LEGGE_8_novembre_2012_n__189, che converte il decreto Balduzzi, entrata in vigore in data 11 novembre, nell’art. 3 prevede la depenalizzazione, a determinate condizioni, della colpa lieve dell’esercente una professione sanitaria.

Questo il testo del primo comma dell’art. 3: “ L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attivita’ si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunita’ scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.”

Quindi se, in caso di errore medico, il sanitario dimostra di essersi comportato conformemente alle guidelines sarà esente da responsabilità penale. Sarà il giudice a valutare caso per caso. E anche nel caso in cui venisse integrata la discriminante della colpa lieve, il professionista responsabile sarà comunque tenuto a rispondere civilmente, risarcendo il danno provocato al proprio paziente.

L’Amami ribadisce la propria posizione anche su twitter:

riportando, nella pagina citata dell’Ordine dei medici di Latina la sentenza in questione relativa alla vicenda di un ginecologo di Napoli.

D’altro canto, ci sono state altre sentenze, come quella della Cassazione di fine gennaio citata dall’Agenzia di stampa Tmnews, che ha annullato una condanna di omicidio colposo nei confronti di un chirurgo dopo aver verificato che il suo comportamento corrispondeva alla linee guida e alle indicazioni delle società scientifiche e quindi non riconducibile a colpa grave. La vicenda, sul cui effetto già l’Amami aveva espresso perpelssità, è diffusamente raccontato in un articolo de Il Sole Sanità).

Il tema della definizione della colpa lieve, e quindi della depenalizzazione dell’atto medico in determinate condizioni, continua a far discutere.

 





SIMEU - SOCIETA' ITALIANA di MEDICINA D'EMERGENZA-URGENZA

Segreteria Nazionale:
Via Valprato 68 - 10155 Torino
c.f. 91206690371 - p.i. 2272091204

E-mail: segreteria@simeu.it
pec: simeu@pec.simeu.org
Tel. 02 67077483 - Fax 02 89959799
SIMEU SRL a Socio Unico

Via Valprato 68 - 10155 Torino
p.i./c.f. 11274490017
pec: simeusrl@legalmail.it