::STATUTO

 

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una Associazione Scientifica denominata: SIMEU UMBRIA ("Società Italiana di Medicina d'Emergenza-Urgenza dell’Umbria”).
L'Associazione riunisce i medici che operano a ogni titolo nell'ambito delle emergenze-urgenze sanitarie; è apartitica, apolitica, ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. Gli utili, gli avanzi di gestione, i fondi, le riserve e il capitale non potranno in alcun modo essere distribuite dall'Associazione.

 

Articolo 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale a Foligno presso l’Ospedale “San Giovanni Battista” in via Arcamone

 

Articolo 3 – Durata

L'associazione ha durata a tempo indeterminato.

 

Articolo 4 – Scopi

L'Associazione ha i seguenti scopi, tutti perseguiti nell'intento della solidarietà sociale:

1. Realizzare l'integrazione culturale, organizzativa e funzionale tra le componenti territoriali e ospedaliere del sistema nazionale delle emergenze sanitarie;
2. Promuovere la formazione professionale e l'addestramento permanente nelle conoscenze e nelle tecniche delle emergenze-urgenze sanitarie attraverso appositi corsi di formazione e aggiornamento, eventualmente convalidati con certificazione, seminari, convegni, congressi nazionali, internazionali e regionali, nonché soggiorni residenziali presso Istituzioni nazionali e internazionali accreditate;
3. Promuovere l'efficacia e l'efficienza del sistema nazionale dell'emergenza-urgenza sanitaria, anche in collaborazione con le Facoltà universitarie, altre Società Scientifiche, gli Ordini Professionali e i Collegi professionali del personale tecnico e infermieristico, gli organismi istituzionali, nonché le Associazioni di volontariato;
4. Promuovere la Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza, d'intesa con le preposte Istituzioni nazionali ed europee;
5. Operare congiuntamente con le Istituzioni per la razionalizzazione della rete dei servizi dell'emergenza territoriale e ospedaliera;
6. Perseguire l'accreditamento dei servizi dell'emergenza e stabilire gli opportuni criteri di verifica;
7. Promuovere la ricerca scientifica presso le strutture operative del sistema delle emergenze-urgenze e la didattica della disciplina anche attraverso la formazione continua;
8. Tutelare gli aspetti etico-professionali, deontologici, culturali e giuridici dei propri iscritti;
9. Attivare di concerto con le istituzioni, anche attraverso i mezzi di comunicazione, iniziative di educazione dei cittadini, sia per quanto riguarda le tecniche di primo soccorso sia per il corretto uso delle strutture dell'emergenza-urgenza;
10. Adempiere alle funzioni che le siano attribuite dalla Legge o dalla Pubblica Amministrazione.

 

Articolo 5 – Associati

L'Associazione è composta da:
- soci ordinari e soci sostenitori.

Soci Ordinari
Possono essere soci ordinari dell'Associazione i medici italiani e stranieri che operano a ogni titolo nell'ambito delle emergenze-urgenze sanitarie, che facciano domanda di ammissione. Il socio ordinario può partecipare all'Assemblea Nazionale e all'Assemblea della propria Regione con diritto di voto attivo dopo sei mesi e con diritto di voto passivo dopo un anno dall’ammissione ed esercita il proprio diritto solo se in regola con il pagamento delle quote annuali.
I soci hanno diritto a essere informati sull'andamento e sulle attività della SIMEU. I soci, a qualsiasi carica eletti, svolgono la loro attività a titolo gratuito e senza diritto ad alcun compenso. La qualità di socio si perde per:
- dimissione,
- morosità,
- indignità sancita dal Collegio dei Probi Viri.

Soci Sostenitori
Sono Soci sostenitori dell’associazione le persone fisiche, gli Enti, le Istituzioni, le Aziende e le Società che ne sostengono le attività con contributi finanziari, in natura o contributi d'opera con il minimo fissato dal Consiglio Direttivo. I soci sostenitori sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale: possono partecipare alle assemblee nazionali e della regione di appartenenza senza diritto di voto attivo o passivo.

 

Articolo 6 - Organi delle Sezioni regionali

Sono organi delle sessioni regionali:
- l'Assemblea regionale
- il Consiglio Direttivo Regionale;
- il Presidente regionale e il Segretario regionale;

 

Articolo 7-assemblea regionale

E’ costituita da tutti i Soci della regione in regola con le quote societarie annuali; si riunisce almeno una volta all'anno in via ordinaria e tutte le volte che il Consiglio Direttivo regionale lo ritenga opportuno o qualora venga richiesta la convocazione dei 2/3 dei soci della regione. La convocazione deve essere fatta tramite @mail almeno dieci giorni prima, contenente l'indicazione dell’ordine del giorno e della data della prima e seconda convocazione. Delibera con le maggioranze previste per l'Assemblea nazionale.

L'assemblea regionale delibera sui seguenti argomenti:
- regolamento della sezione regionale
- elezione del Consiglio Direttivo Regionale;
- sugli indirizzi generali della vita associativa regionale, in sintonia con i deliberati nazionali;
- sul rendiconto economico - finanziario annuale e sulla relazione annuale predisposta dal Consiglio Direttivo regionale.

 

Articolo 8 - Consiglio Direttivo Regionale

È eletto dall'Assemblea regionale dei soci ed è composto dal numero di Consiglieri stabilito da regolamento approvato dall'assemblea; dura in carica per un periodo di 2 (due ) anni e può essere revocato dall'Assemblea regionale con la maggioranza dei 2/3; è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera con la maggioranza relativa dei presenti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il Consiglio Direttivo:
- dà esecuzione al programma approvato dall’Assemblea dei Soci;
- elegge il Presidente e il Segretario
- predispone la relazione annuale e rendiconto economico - finanziario;
- redige il regolamento della sezione regionale e lo sottopone all’approvazione dell'assemblea;
- delibera sulla creazione dei Comitati e Commissioni

 

Articolo 9 - il Presidente Regionale

Il Presidente rappresenta l'Associazione presso le Istituzioni e le Società Scientifiche regionali. Dura in carica 2 (due) anni e può essere revocato dal Consiglio Direttivo regionale con la maggioranza della metà più uno.
È rieleggibile una volta e ha funzioni di Tesoriere regionale.

 

Articolo 10 - il Segretario Regionale

È eletto dal Consiglio Regionale. Coadiuva il Presidente nell'espletamento dei compiti istituzionali e nell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 11 – Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge, ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano e alle leggi speciali in materia.